Can. 1156 – § 1. Per la convalidazione di un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente, si richiede che l’impedimento cessi o che si dispensi da esso, e che rinnovi il consenso almeno la parte che è consapevole dell’impedimento.
Can. 1156 — § 1. Ad convalidandum matrimonium irritum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset impedimentum vel ab eodem dispensetur, et consensum renovet saltem pars impedimenti conscia.
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