§ 2. Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi.
§ 2. Discedere censetur pars non baptizata, si nolit cum parte baptizata cohabitare vel cohabitare sine contumelia Creatoris, nisi haec post baptismum receptum iustam ili dederit discedendi causam.
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