Can. 1136 – I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze, l’educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa.
Can. 1136 — Parentes officium gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam pro viribus curandi.
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