Can. 1129 – Le disposizioni dei cann. 1127 e 1128 si devono applicare anche ai matrimoni ai quali si oppone l’adempimento di disparità di culto, di cui al can. 1086, § 1.
Can. 1129 — Praescripta can. 1127 et 1128 applicanda sunt quoque matrimoniis, quibus obstat impedimentum disparitatis cultus, de quo in can. 1086, § 1.
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