Codex_Canonici_Iuris1642

trit_Codex_Canonici_Iuris1642_41

Can. 1118 – § 1. Il matrimonio tra cattolici o tra una parte cattolica e l’altra non cattolica battezzata sia celebrato nella chiesa parrocchiale; con il permesso dell’Ordinario del luogo o del parroco potrà essere celebrato in altra chiesa o oratorio.