Can. 1110 – L’Ordinario e il parroco personali, in forza dell’ufficio assistono validamente soltanto al matrimonio di coloro di cui almeno un contraente sia suddito nell’ambito della sua giurisdizione.
Can. 1110 — Ordinarius et parochus personalis vi officii matrimonio solummodo eorum valide assistunt, quorum saltem alteruter subditus sit intra fines suae dicionis.
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