trit_Codex_Canonici_Iuris1600_50
Can. 1082 – Se il rescritto della Penitenzieria non dispone diversamente, la dispensa da impedimento occulto concessa nel foro interno non sacramentale, sia annotata nel libro che si deve conservare nell’archivio segreto della curia; né occorre altra dispensa per il foro esterno, qualora l’impedimento occulto in seguito divenisse pubblico.