Can. 1068 – In pericolo di morte, qualora non sia possibile avere altre prove, né sussistano indizi contrari, è sufficiente l’affermazione dei contraenti, anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento.
Can. 1068 — In periculo mortis, si aliae probationes haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirmatio contrahentium, si casus ferat etiam iurata, se baptizatos esse et nullo detineri impedimento.
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