§ 2. Se si tratta di irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto, deve essere espresso anche il numero dei delitti, per la validità della dispensa.
§ 2. Si agatur de irregularitate ex voluntario homicidio aut ex procurato abortu, etiam numerus delictorum ad validitatem dispensationis exprimendus est.
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