Can. 1038 – Il diacono che si rifiuta di essere promosso al presbiterato, non può essere impedito di esercitare l’ordine ricevuto, a meno che non vi sia trattenuto da un impedimento canonico o da altra grave causa, da valutarsi a giudizio del Vescovo diocesano o del Superiore maggiore competente.
Can. 1038 — Diaconus, qui ad presbyteratum promoveri renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi non potest, nisi impedimentum detineatur canonico aliave gravi causa, de iudicio Episcopi dioecesani aut Superioris maioris competentis aestimanda.
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