Can. 1035 – § 1. Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanete sia transeunte, si richieda che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente.
Can. 1035 — § 1. Antequam quis ad diaconatum sive permanentem sive transeuntem promoveatur, requiritur ut ministeria lectoris et acolythi receperit et per congruum tempus exercuerit.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.