Can. 1020 – Le lettere dimissorie non vengano concesse senza aver avuto tutti i certificati e i documenti, che per diritto sono richiesti a norma dei cann. 1050 e 1051.
Can. 1020 — Litterae dimissoriae ne concedantur, nisi habitis antea omnibus testimoniis et documentis, quae iure exiguntur ad norma cann. 1050 et 1051.
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