Can. 1002 – La celebrazione comune dell’unzione degli infermi, per più infermi simultaneamente, i quali siano adeguatamente preparati e ben disposti, può essere compiuta secondo le disposizioni del Vescovo diocesano.
Can. 1002 — Celebratio communis unctionis infirmorum, pro pluribus infirmis simul, qui apte sint praeparati et rite dispositi, iuxta Episcopi dioecesani praescripta peragi potest.
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