§ 2. Il confessore, in quanto ministro della Chiesa, nell’amministrazione del sacramento aderisca fedelmente alla dottrina del Magistero e delle norme date dalla competente autorità.
§ 2. Confessarius, utpote minister Ecclesiae, in administrando sacramento, doctrinae Magisterii et normis a competenti auctoritate latis fideliter adhaereat.
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