Can. 968 – § 1. In forza dell’ufficio, ciascuno per la sua circoscrizione, hanno facoltà di ricevere le confessioni l’Ordinario del luogo, il canonico penitenziere, come pure il parroco e chi ne fa le veci.
Can. 968 — § 1. Vi officii pro sua quisque dicione facultate ad confessiones excipiendas gaudent loci Ordinarius, canonicus paenitentiarius, itemque parochus aliique qui loco parochi sunt.
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