Can. 957 – Il dovere e il diritto di vigilare sull’adempimento degli oneri di Messe, competono, nelle chiese del clero secolare, all’Ordinario del luogo, nelle chiese degli istituti religiosi o delle società di vita apostolica, ai loro Superiori.
Can. 957 — Officium et ius advigilandi ut Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci Ordinarium, in ecclesiis institutorum religiosorum aut societatum vitae apostolicae ad eorum Superiores.
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