Can. 949 – Chi è onerato dall’obbligo di celebrare la Messa e di applicarla secondo l’intenzione di coloro che hanno dato l’offerta, vi è ugualmente obbligato anche se , senza sua colpa, le offerte percepite sono andate perdute.
Can. 949 — Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi ad intentionem eorum qui stipem obtulerunt, eadem obligatione tenetur, etiamsi sine ipsius culpa stipes perceptae perierint.
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