Can. 937 – Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la santissima Eucarestia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento.
Can. 937 — Nisi gravis obstet ratio, ecclesia in qua sanctissima Eucharistia asservatur, per aliquot saltem horas cotidie fidelibus pateat, ut coram sanctissimo Sacramento orationi vacare possint.
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