Can. 930 – § 1. Il sacerdote infermo o avanzato in età, se non può rimanere in piedi, può celebrare il Sacrificio eucaristico stando seduto, osservando sempre le leggi liturgiche; non però davanti al popolo, se non con licenza dell’Ordinario del luogo.
Can. 930 — § 1. Sacerdos infirmus aut aetate provectus, si stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi de licentia loci Ordinarii.
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