Can. 104 – I coniugi abbiano in comune il domicilio o il quasi-domicilio; a motivo di legittima separazione o per altra giusta causa, entrambi possono avere un proprio domicilio o quasi-domicilio.
Can. 104 — Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque habere potest proprium domicilium vel quasi-domicilium.
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