Can. 917 – Chi ha già ricevuto la santissima Eucarestia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921, § 2.
Can. 917 — Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit, potest eam iterum eadem die suscipere solummodo intra eucharisticam celebrationem cui participat, salvo praescripto can. 921, § 2.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso