Can. 907 – Nella celebrazione eucaristica ai diaconi e ai laici non è consentito proferire le orazioni, in particolare la preghiera eucaristica, o eseguire le azioni che sono proprie del sacerdote celebrante.
Can. 907 — In celebratione eucharistica diaconis et laicis non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae.
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