trit_Codex_Canonici_Iuris1333_58
Can. 877 – § 1. Il parroco del luogo dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza alcun indugio registrare nel libro dei battezzati i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei testimoni, del luogo e del giorno del battesimo conferito, indicati simultaneamente il giorno e il luogo della nascita.