§ 2. Negli ospedali, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito diversamente, non si celebri il battesimo, se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale cogente.
§ 2. In valetudinariis, nisi aliter Episcopus dioecesanus statuerit, baptismus ne celebretur, nisi in casu necessitatis vel alia ratione pastorali cogente.
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