§ 2. Per comodità dei fedeli, l’Ordinario del luogo, udito il parroco locale, può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche in un’altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia.
§ 2. Loci Ordinarius, audito loci parocho, potest ad fidelium commoditatem permittere aut iubere, ut fons baptismalis habeatur etiam in alia ecclesia aut oratorio intra paroeciae fines.
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