§ 2. Esercitano la stessa funzione i presbiteri, i quali cioè, partecipi essi stessi del sacerdozio di Cristo, come suoi ministri sotto l’autorità del Vescovo, sono consacrati per celebrare il culto divino e santificare il popolo.
§ 2. Illud quoque exercent presbyteri, qui nempe, et ipsi Christi sacerdotii participes, ut eius ministri sub Episcopi auctoritate, ad cultum divinum celebrandum et populum sanctificandum consecrantur.
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