§ 2. I fedeli cattolici, su licenza della Conferenza Episcopale, possono preparare e pubblicare le versioni delle sacre Scritture corredate da convenienti spiegazioni, in collaborazione anche con i fratelli separati.
§2. Versiones sacrarum Scripturarum convenientibus explicationibus instructas, communi etiam cum fratribus seiunctis opera, parare atque edere possunt christifideles catholici de licentia Episcoporum conferentiae.
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