trit_Codex_Canonici_Iuris1264_75
Can. 820 – I Moderatori e i professori delle università e facoltà ecclesiastiche procurino che le diverse facoltà dell’università collaborino vicendevolmente, per quanto l’oggetto lo consente, e che tra la propria università o facoltà e le altre università o facoltà, anche non ecclesiastiche, ci sia mutua cooperazione, con la quale cioè le medesime con azione congiunta operino concordemente ad un...