§ 2. Curino i Moderatori delle scuole cattoliche, sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, che l’istruzione in esse impartita si distingua dal punto di vista scientifico almeno a pari grado che nelle altre scuole della regione.
§2. Curent scholarum catholicarum Moderatores, advigilante loci Ordinario, ut institutio quae in iisdem traditur pari saltem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit praestans.
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