Can. 803 – § 1. Per scuola cattolica s’intende quella che l’autorità ecclesiastica competente o una persona giuridica ecclesiastica pubblica dirige, oppure quella che l’autorità ecclesiastica riconosce come tale con un documento scritto.
Can. 803 — § 1. Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona iuridica ecclesiastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica documento scripto uti talem agnoscit.
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