Can. 801 – Gli istituti religiosi che hanno la missione specifica dell’educazione, mantenendo fedelmente questa loro missione, si adoperino efficacemente per dedicarsi all’educazione cattolica anche attraverso proprie scuole, fondate con il consenso del Vescovo diocesano.
Can. 801 — Instituta religiosa quibus missio educationis propria est, fideliter hanc suam missionem retinentes, satagant educationi catholicae etiam per suas scholas, consentiente Episcopo dioecesano conditas, sese impendere.
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