Can. 783 – I membri degli istituti di vita consacrata, dal momento che si dedicano al servizio della chiesa in forza della stessa consacrazione, sono tenuti all’obbligo di prestare l’opera loro in modo speciale nell’azione missionaria, con lo stile proprio dell’istituto.
Can. 783 — Sodales institutorum vitae consecratae, cum vi ipsius consecrationis sese servitio Ecclesiae dedicent, obligatione tenentur ad operam, ratione suo instituto propria, speciali modo in actione missionali navandam.
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