Can. 778 – I Superiori religiosi e delle società di vita apostolica curino che le proprie chiese, scuole o altre opere in qualunque modo loro affidate, venga impartita diligentemente l’istruzione catechetica.
Can. 778 — Curent Superiores religiosi et societatum vitae apostolicae ut in suis ecclesiis, scholis aliisve operibus sibi quoquo modo concreditis, catechetica institutio sedulo impertiatur.
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