Can. 774 – § 1. La sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte.
Can. 774 — § 1. Sollicitudo catechesis, sub moderamine legitimae ecclesiasticae auctoritatis, ad omnia Ecclesiae membra pro sua cuiusque parte pertinet.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso