Codex_Canonici_Iuris1193

trit_Codex_Canonici_Iuris1193_44

Can. 766 – I laici possono essere ammessi a predicare in una chiesa o in un oratorio, se in determinate circostanze lo richieda la necessità o in casi particolari l’utilità lo consigli, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, e salvo il can. 767, § 1.