trit_Codex_Canonici_Iuris117_47
Can. 91 – Chi gode della potestà di dispensare la può esercitare validamente anche stando fuori del territorio, verso i sudditi, benché assenti dal territorio, e, se non è stabilito espressamente il contrario, anche verso i forestieri che si trovano attualmente nel territorio, e altresì verso se stesso.