Can. 732 – Quanto è stabilito nei cann. 578-597 e 606 si applica anche alle società di vita apostolica, tuttavia nel rispetto della natura di ciascuna società; alle società di cui al can. 731, § 2, si applicano anche i cann. 598- 602.
Can. 732 — Quae in cann. 578-597, et 606 statuuntur, societatibus vitae apostolicae applicantur, salva tamen uniuscuiusque societatis natura societatibus vero, de quibus in can. 731, § 2, etiam cann. 598-602 applicantur.
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