Can. 722 – § 1. La prova iniziale sia ordinata allo scopo che i candidati prendano più chiara coscienza della loro vocazione divina e di quella specifica dell’istituto, ne vivano lo spirito e sperimentino il genere di vita ad esso proprio.
Can. 722 — § 1. Probatio initialis eo ordinetur, ut candidati suam divinam vocationem et quidem instituti propriam aptius cognoscant iidemque in spiritu et vivendi modo instituti exerceantur.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso