Codex_Canonici_Iuris1110

trit_Codex_Canonici_Iuris1110_38

Can. 711 – Un membro di istituto secolare, in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione canonica, laicale o clericale, in mezzo al popolo di Dio, salve le disposizioni del diritto a proposito degli istituti di vita consacrata.