Can. 711 – Un membro di istituto secolare, in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione canonica, laicale o clericale, in mezzo al popolo di Dio, salve le disposizioni del diritto a proposito degli istituti di vita consacrata.
Can. 711 — Instituti saecularis sodalis vi suae consecrationis propriam in populo Dei canonicam condicionem, sive laicalem sive clericalem, non mutat, servatis iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso