Can. 707 – § 1. Il religioso Vescovo emerito può scegliersi la sede in cui abitare, anche fuori delle case del proprio istituto, a meno che la Sede Apostolica non abbia disposto altrimenti.
Can. 707 — § 1. Religiosus Episcopus emeritus habitationis sedem sibi eligere potest etiam extra domos sui instituti, nisi aliud a Sede Apostolica provisum fuerit.
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