Codex_Canonici_Iuris1104

trit_Codex_Canonici_Iuris1104_46

Can. 705 – Il religioso elevato all’episcopato continua ad essere membro del suo istituto, ma in forza del voto di obbedienza è soggetto solamente al Romano Pontefice e non è vincolato da quegli obblighi che, nella sua prudenza, egli stesso giudichi incompatibili con la propria condizione.