Can. 698 – In tutti i casi di cui ai cann. 695 e 696 rimane sempre fermo il diritto del religioso di comunicare con il Moderatore supremo e di esporre a lui direttamente gli argomenti a propria difesa.
Can. 698 — In omnibus casibus, de quibus in cann. 695 et 696, firmum semper manet ius sodalis cum supremo Moderatore communicandi et illi directe suas defensiones exhibendi.
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