§ 2. Nell’esercizio dell’apostolato esterno i religiosi sono soggetti anche ai proprio Superiori e devono mentenersi fedeli alla disciplina dell’istituto; i Vescovi stessi non tralascino di urgere, quando occorre, un tale obbligo.
§ 2. In apostolatu externo exercendo religiosi propriis quoque Superioribus subsunt et disciplinae instituti fideles permanere debent; quam obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne omittant.
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