Codex_Canonici_Iuris1063

trit_Codex_Canonici_Iuris1063_39

Can. 677 – § 1. I Superiori e i membri mantengano con fedeltà ma missione e le opere proprie dell’istituto; tuttavia procedano con prudenza agli adattamenti richiesti dalle necessità dei tempi e dei luoghi, adottando anche mezzi nuovi e convenienti.