§ 2. Per integrare la formazione dei novizi le costituzioni possono stabilire, oltre al tempo di cui al § 1, uno o più periodi di esercitazioni apostoliche, da compiersi fuori dalla comunità del noviziato.
§ 2. Ad novitiorum institutionem perficiendam, constitutiones, praeter tempus de quo in, § 1, unum vel plura exercitationis apostolicae tempora extra novitiatus communitatem peragenda statuere possunt.
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