L’oggetto delle obbligazioni non consiste nell’acquisto da parte nostra di un qualcosa, o di una servitù, bensì nel costringere un altro a dare a noi, ovvero a fare, o anche a procurare, qualcosa
Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis adstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel praestandum
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