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36. Colui, al quale appartiene l’usufrutto di un fondo, diventa padrone dei frutti solo che quando egli li abbia percepiti; e perciò se fosse morto prima di aver percepito i frutti, benché fossero già maturi, questi non spettano agli eredi suoi, ma si acquistano dal padrone della proprietà. Quasi le stesse cose si dicono per il colono.

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