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23. Se il fiume, lasciato del tutto in abbandono l’alveo suo naturale, cominciò a scorrere in un’altra parte, il primo alveo appartiene a coloro che tenevano fondi lungo la sua riva, in proporzione però della lunghezza di ogni campo situato sulla sponda; il nuovo alveo passa in proprietà di quello cui il fiume appartiene, vale a dire l’alveo è pubblico. Che se se dopo qualche tempo il fiume facesse ritorno all’antico suo letto, il nuovo alveo diventa di coloro che tengono fondi lungo la riva. La cosa procede diversamente quando un campo è totalmente inondato: l’inondazione, infatti, non cambia la natura dal fondo; se retrocede, è ovvio che il fondo rimane di colui al quale prima apparteneva.