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12. Dunque quando da alcuno furono prese fiere, bestie, uccelli, pesci e animali di tutti i generi che nascono nel mare, nell’aria e sulla terra, per diritto delle genti, immediatamente cominciarono a diventare proprietà di di chi li prese; poiché ciò che prima non appartiene ad alcuno, diventa proprietà per diritto naturale del primo occupante; né importa che alcuno prenda nel suo fondo o nell’ altrui le fiere, le bestie e gli uccelli. Se alcuno però entri nel fondo altrui per cacciare o uccellare, gli può benissimo essere proibita l’entrata dal padrone, ove questi l’abbia visto prima che vi entrasse. Qualunque cosa in tal modo tu abbia preso, è chiaro che è cosa tua, finché è in tua custodia. Ma quando sia sfuggito alla tua custodia, e ritorni alla libertà naturale, cessa d’esser tuo, e ritorna proprietà dell’occupante. S’intende che riacquista la libertà naturale, quando ti sia sfuggito dagli occhi, ovvero l’abbia sotto la tua vista, ma in tale maniera che sia difficile il riprenderlo.