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§ 5. Il concorso dell’ incarico di tre tutele curatele non richieste, dà ragione alla dispensa fintantoché durano le relative amministrazioni, avvertendo però che la tutela di più fanciulli, o la curatela dei loro beni, come nel caso di fratelli, viene computata per una sola. § 6. Tanto i tre divi fratelli, quanto da sé solo il divo Marco, rescrissero che anche a cagione della povertà abbia luogo l’esenzione; e ciò nel caso che taluno possa dimostrare di non poter sostenere il carico affidatogli. § 7. Parimente l’infermità che impedisca a taluno di accudire perfino ai propri affari è causa di esenzione. § 8. Similmente il divo Pio proscrisse che sia esentato chi non conosce le lettere, quantunque anche gli illetterati possano bastare all’amministrazione degli affari.

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